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LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEL COMMERCIO ELETTRONICO

Progetto e-consumatori

LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEL COMMERCIO ELETTRONICO

Il consumatore sempre più sta diventando il vero protagonista del commercio elettronico. Il “cyber consumatore” può infatti compiere svariati tipi di transazioni che costituiscono a tutti gli effetti dei “contratti elettronici”. In ogni caso, il consumatore si deve considerare come un soggetto meritevole di tutela giudiziaria, che si rivela essere rafforzata, trattandosi di un “contraente debole”.

A livello di normativa nazionale, il punto di riferimento fondamentale è rappresentato dal Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 06/09/2005 n. 206. Il testo è stato recentemente aggiornato con l’entrata in vigore della Direttiva 2011/83 U.E., che lo ha attualizzato con la disciplina dei contratti a distanza, a cui devono essere equiparati i contratti elettronici.

Al consumatore devono essere fornite informazioni precontrattuali, ovvero quegli elementi che gli consentano di decidere se concludere o meno il contratto. Il professionista lo deve prima di tutto nformare sulle caratteristiche principali dei beni e/o servizi offerti.

Inoltre, deve rendere palese la propria identità. Spesso capita di visitare siti web di “ecommerce” di vario genere, in cui non appare chiara l’identità del titolare della pagina web. Il professionista dovrà poi rendere visibile sul sito web l’indirizzo geo-grafico della sua azienda. L’indirizzo della sede legale potrà risultare importante anche per poter procedere ad eventuali reclami, diffide ad adempiere, o qualsivoglia rocedimento stragiudiziale o giudiziale, o semplicemente per poter attivare la procedura di recesso. L’azienda deve poi indicare il prezzo del bene o del servizio e se ciò non fosse possibile deve comunicare le modalità di calcolo. Deve essere fatto comunque riferimento al prezzo totale, comprensivo dei costi di spedizione.

Molto importante è poi l’obbligo di informazione riguardo alle modalità di pagamento e di consegna. Inoltre, l’Azienda deve informare il consumatore sul diritto di recesso. Il consumatore, nel contesto del commercio elettronico, esprime normalmente il proprio consenso attraverso un “pulsante” od altra applicazione che deve presentare la scritta “ordine con obbligo di pagamento” o altra espressione similare (art. 51 Codice del Consumo). Le imprese sono obbligate a rimborsare i consumatori per il prodotto entro 14 giorni dal recesso (art. 52 Codice del Consumo) e il rimborso deve coprire anche le spese di consegna. Le eventuali controversia potranno, poi, essere risolte in via stragiudiziale anche on line attraverso le “conciliazioni on-line” presenti sul sito delle Camere di Commercio. Tale sistema, consente di svolgere sul web l’intera procedura conciliativa, dalla domanda iniziale all’accordo finale, senza ricorrere a documentazione cartacea e nel pieno rispetto delle regole di riservatezza in quanto i moduli sono telematici, gli incontri si svolgono in un luogo riservato, accessibile solo alle parti ed le conciliatore mediante appositi codici e tutte le comunicazioni tra le parti avvengono tramite e-mail.

Approfondimento curato da Codacons Calabria con la collaborazione del Dott. Filippo de Lorenzo, consulente del progetto E Consumatori.

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Hotel 106 -Sellia Marina Convegno del 9 e 10 settembre 2020

Progetto e-consumatori

Hotel 106 -Sellia Marina Convegno del 9 e 10 settembre 2020

E commerce e Opportunità e Problematiche

Con la partecipazione di :
Avv Maria Stefania Valentini;
Presidente Regionale Codacons Calabria;
Avv.Francesca Paone;
Presidente Regionale  associazione utenti dei servizi radiotelevisivi Calabria;
Dott. Filippo de Lorenzo;
Consulente Codacons  progetto e consumatori “ da Cittadini a Consumatori” .

Con il contributo:
Dott Chiara Fedeli e dott.Giada Cagnoni Consulenti Associazione utenti dei Servizi Radiotelevisivi.
Nel progetto E Consumatori da Cittadini a Consumatori .

Approfondimento curato da Codacons Calabria con la collaborazione del Dott. Filippo de Lorenzo, consulente del progetto E Consumatori.

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Come evitare le frodi:

Ecommerce Come evitare le frodi: Quali sono le truffe più frequenti?

Uno studio accurato sul web, ha confermato un aumento di quasi il 30% delle truffe online. Ciò secondo quanto rilevato da uno studio annuale di LexisNexis Risk Solutions. Il fenomeno ha avuto un maggiore impatto in considerazione della clamorosa crescita dell’e-commerce durante il lockdown.
Infatti, e’ importante sottolineare che con l’emergenza sanitaria Covid e’ stato rilevato un aumento di  due milioni di nuovi consumatori online e che il settore, secondo le previsioni, crescerà fino al 55% nel corso del 2020.

Ma quali sono le frodi più ricorrenti nel commercio elettronico?

Le frodi operano su due fronti diversi.  Da una parte i truffatori prendono di mira i commercianti ,dall’altra i clienti. Spesso per un commerciante online dare poca importanza alla sicurezza del proprio sito è come lasciare la porta aperta ai truffatori, cosa che può determinare la fine di qualsiasi negozio online.

Per fortuna, anche la prevenzione delle frodi nel commercio elettronico sta migliorando grazie a metodi altrettanto sofisticati. Secondo le innumerevoli segnalazioni raccolte dalla nostra associazione ecco le più ricorrenti.

1. Furto d’Identità

Se l’utente inserisce i propri dati sensibili o i dati della propria carta di credito o perde le informazioni del proprio account a causa di un’email di phishing, il truffatore prende quelle informazioni e le utilizza per fare acquisti.

Per quanto strano possa sembrare, il rivenditore è spesso quello più danneggiato dal furto di identità: una società di carte di credito di solito avvia la tutela per conto della vittima, ma senza l’obbligo di restituire la merce. Anche se il rivenditore riesce a recuperare i prodotti, questi non saranno più nuovi. L’unico modo che un rivenditore ha per sfuggire al furto di identità è utilizzare strumenti preventivi, che garantiscano la sicurezza del proprio sito.

2 Phishing dell’Account Email

Chiunque di noi ha aperto un’email da uno sconosciuto che chiede di inviare informazioni sensibili sul proprio account.
I casi più subdoli riguardano finti negozi di ecommerce che in realtà nascondono truffe.
Il finto negozio inviera’ email camuffate da conferme d’ordine/consegna, con lo scopo di estrarre i dati sensibili del conto o di portare le vittime su un sito fraudolento.
Nei migliori dei casi, queste truffe ridirigono a una pagina pubblicitaria . Altre volte i link nelle email di phishing portano a siti con virus.

3. Pagejacking,

Si tratta del cd “furto” della pagina del sito
Esempio :

Siete su un sito che avete già usato centinaia di volte, ma questa volta, qualcosa sembra diversa…

Potrebbe essere dovuto al fatto che questa pagina del sito sia stata rubata. Si chiama pagejacking ed è la tecnica con la quale gli hacker creano una pagina web fraudolenta che imita un sito esistente.

Il pagejacking è anche comunemente associato al “mousetrapping”, in cui una pagina impedisce agli utenti di uscire, ad esempio, aprendo una nuova finestra ogni volta che l’utente cerca di chiudere il browser bombardando l’utente con continui pop-up.

4.Truffa della Triangolazione

Funziona così:

  • Il truffatore crea una finta inserzione per un prodotto reale con un significativo aumento di prezzo. Un cliente “acquista” il prodotto dalla finta inserzione, fornendo al truffatore tutti i suoi dati personali.
  • Il truffatore prende i dati del cliente e compra lo stesso articolo ma in un sito diverso e a un prezzo inferiore.
  • L’articolo viene spedito al cliente.
  • Il cliente riceve l’articolo che ha acquistato, senza rendersi conto di averlo pagato in eccesso.
  • Il truffatore si tiene il margine di guadagno.

Una delle parti più subdole di questa truffa è che le vittime non sanno necessariamente di essere state truffate.

Inoltre, i truffatori che si dedicano a triangolazioni di successo accumulano anche una quantità ingente dati di conto e numeri di carte di credito.

Ciò significa che i dati di una vittima di una frode di triangolazione potrebbero essere riutilizzati nuovamente in una truffa futura anche mesi o anni dopo il primo episodio.

5. La Truffa del Chargeback

Nel chargeback il truffatore acquista la merce e dopo la spedizione annulla il pagamento. La merce arriva , i soldi no!

Un’altra ipotesi è quella di sostenere che la consegna non è mai arrivata e quindi il truffatore riceve gratuitamente un duplicato dell’ordine. Anche se la truffa viene colta in tempo, anche nelle situazioni migliori, il commerciante deve comunque indagare sulle false affermazioni.

I commercianti devono saper differenziare le “frodi amichevoli” da quelle di chargeback.

La frode cd “ amichevole “

La frode amichevole si verifica quando un cliente legittimo causa accidentalmente una frode di chargeback, come la mancata consegna di un pacco o l’inserimento di dati di pagamento errati. I commercianti non possono sapere in anticipo se un chargeback nasconde una frode o è stato solo un incidente, e potrebbero offendere un cliente ben intenzionato accusandolo di frode.

I marchi di ecommerce più importanti hanno spesso a che fare con frodi amichevoli, per esempio quando i clienti sostengono di non sapere che gli addebiti sono ricorrenti. È sempre consigliato che chi si occupa di prodotti e servizi in abbonamento renda chiare ed evidenti le spese prima che i clienti si iscrivano al servizio.

6. Truffa di Affiliazione

La frode di affiliazione si riferisce ai truffatori che manipolano o abusano dei link di affiliazione per ottenere un guadagno maggiore.

Ad esempio se un affiliato viene pagato per ogni visitatore che invia su un sito, un truffatore può far sembrare che abbia inviato più visitatori di quanti ne abbia effettivamente inviati, guadagnando un’entrata maggiore.

Le frodi di affiliazione spesso comportano l’hacking dei sistemi automatizzati, ma in alcuni casi il tutto può svolgersi in modo piuttosto semplice, per esempio usando dei profili falsi.

7. Frode sull’Identità dei Fornitori

Infine, un altro schema di frode che ricade sui commercianti: il truffatore si spaccia per produttore, fornitore all’ingrosso o altro business, promettendo un servizio che non intende mai fornire. I negozi online si registrano, consegnano un po’ di soldi, ma poi il fornitore sparisce.

PER CONCLUDERE

Occorre, prima di iniziare qualsiasi tipo di transazione, fare ricerche approfondite sulle persone e sulle società a cui ci si rivolge.
In definitiva occorre curare la sicurezza , ciò vale sia per i consumatori ma anche per i venditori per fermare il raggiro prima che inizi, e per fare ciò bisogna riconoscere i segnali di allarme con sufficiente anticipo ed evitarli.

Approfondimento curato da Codacons Calabria con la collaborazione del Dott. Filippo de Lorenzo, consulente del progetto E Consumatori.

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Dati radio 2020

IL 28 GENNAIO ESCONO I DATI ITALIA RADIO TER 2020

Si sono concluse le iscrizioni all’Indagine statistica sull’ascolto radiofonico in Italia Radio TER 2020.

Al riguardo Marco Rossignoli, Presidente di TER – Tavolo Editori Radio, in una nota evidenzia che “le emittenti radiofoniche iscritte all’indagine sono complessivamente 267, di cui 17 radio nazionali e 250 radio locali. Radio TER 2020 è costituita da due indagini, entrambe condotte mediante
interviste telefoniche, su telefoni fissi e mobili, con metodo CATI e basate su campioni nazionali rappresentativi dell’universo di riferimento.
La pubblicazione dell’anticipazione dei dati del secondo semestre 2019 e dell’anno 2019 di Radio TER 2019 è prevista per il 28 gennaio 2020 mentre la pubblicazione dei volumi con tutti i dati del secondo semestre 2019 e dell’anno 2019 avverrà il 10 marzo 2020.
Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi attende, anche questa volta, di scorrere i dati per avere una fotografia più chiara dello “stato dell’arte” del settore.